Monopattini elettrici. Caratteristiche, comportamento e sanzioni
A seguito della Legge n. 160/2019, di un periodo di sperimentazione e del conseguente aggiornamento del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), è stato introdotto un nuovo strumento di circolazione stradale, riconducibile alla micromobilità sostenibile ed a salvaguardia dell’ambiente: il monopattino elettrico (equiparato secondo il novero del Codice della Strada ai velocipedi/biciclette).
Requisiti dei monopattini elettrici ai fini della circolazione stradale
- non devono essere dotati di posto a sedere, altrimenti equiparabili ai ciclomotori / veicoli a motore;
- ai fini della circolazione, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono avere luce anteriore bianca o gialla fissa e catadiottri posteriori rossi e luce rossa fissa (in assenza di tali dotazioni possono essere condotti esclusivamente a mano);
- devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- devono avere marcatura CE;
- devono avere segnalatore acustico;
- devono avere un limitatore di velocità affinchè i limiti imposti per la loro circolazione non vengano superati
Comportamento e sanzioni (L. nr 160/2019 e art. 182 CdS)
- età minima per la conduzione 14 anni;
- non è richiesta la patente nemmeno per i minorenni;
- non è richiesta l’assicurazione RC (salvo caratteristiche difformi del veicolo non regolari al Codice della Strada);
- per i minori di anni 18 obbligo di indossare idoneo casco protettivo;
- nelle ore notturne, oppure anche di giorno in caso di scarsa visibilità, è fatto obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
- devono circolare in carreggiata o piste ciclabili (NO sul marciapiede);
- non possono superare una velocità massima di 25 km/h in carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali;
- è fatto obbligo di circolare in fila unica (NO affiancati in caso di 2 o più monopattini);
- è fatto obbligo di reggere il manubrio con entrambe le mani, salvo quando sia necessario effettuare segnalazioni manuali di preavviso svolta;
- è vietato trainare altri veicoli o farsi trainare;
- è vietato trasportare persone, animali o cose oltre il conducente;
- obbligo di circolazione in carreggiata alla destra rigorosissima;
- obbligo di conduzione del veicolo a mano quando la circolazione del monopattino elettrico sia di intralcio o pericolo per i pedoni (es. strisce pedonali – aree affollate);
- divieto di condurre il veicolo a zig-zag o comunque con un comportamento tale da essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;
- divieto di utilizzo del cellulare durante la guida o sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o psicotrope
Curiosità
Esistono altri dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, diversi dai monopattini, come ad esempio strumenti autobilanciati: Segway, Hoverboard e Monowheel. Tali strumenti però rientrano ancora nella sperimentazione dettata dal Decreto Ministeriale n. 229/2019 e pertanto non ancora normati dal vigente Codice della Strada.
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