Obbligo di taglio piante e rami sporgenti

Come da ordinanze nr 39 del 23/07/2009 e nr 6 del 18/03/2010 si ricorda che i proprietari o conduttori degli immobili e fondi confinanti con strade pubbliche o aperte al pubblico sono tenuti ad effettuare periodicamente:

  • la potatura delle piante ed il taglio di rami e arbusti che invadono la sede stradale, i marciapiedi o che nascondono la segnaletica stradale e ne compromettono la leggibilità;
  • il taglio e la potatura di ogni pianta che sia a rischio di caduta oltre il confine stradale e che quindi costituisca pericolo per persone o cose. Inoltre nel caso in cui gli alberi piantati in terreni privati o ramaglie di qualsiasi genere cadano su area pubblica, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o conduttori sono tenuti alla rimozione nel più breve tempo possibile;
  • il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi ed ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica.

Per l’esecuzione di tali lavori non è necessaria alcuna autorizzazione.

Nell’eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio per le utenze stradali, l’Amministrazione Comunale eseguirà direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, provvedendo al recupero immediato dei residui del taglio e successivo addebito delle spese sostenute ai proprietari e/o conduttori degli immobili e terreni medesimi.

Si ricorda che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà, ai sensi e per effetto dell’art. 29 comma 2 e 3 del Codice della Strada, una sanzione amministrativa da 173,00 euro a 694,00 euro; oltre che ad eventuali procedimenti di natura penalistica o civilistica, nel caso vengano arrecati danni a persone o cose transitanti sulle vie interessate.