Annullamento di atti amministrativi emessi per errore degli uffici comunali (AUTOTUTELA)

Il contribuente può rivolgersi al responsabile dell´Ufficio Tributi per far annullare, anche parzialmente, un atto amministrativo qualora vi siano nell’atto evidenti errori di calcolo, errore di persona, errore sul presupposto della tassa, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse regolarmente eseguiti, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni.

Modalità di Richiesta

Richiesta in carta libera di annullamento o di rinuncia da indirizzare all´Ufficio che ha emesso l’atto indicante le motivazioni per le quali si chiede l’annullamento o la rinuncia.

La richiesta di autotutela non impedisce al contribuente di ricorrere anche presso l’organo giurisdizionale competente (Commissione Tributaria Provinciale di Varese).

Tempistica

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta viene data comunicazione al contribuente ed eventualmente all´organo giurisdizionale davanti al quale sia pendente il contenzioso.