Deposito denuncia opere in cemento armato

In caso di costruzione con struttura in cemento armato ovvero metallica o mista è necessario presentare la pratica di denuncia cementi armati, ai sensi della Legge n. 1086/1971.

La denuncia delle opere in cemento armato ed a struttura metallica, va depositata presso il Comune in cui si eseguono i lavori prima del loro inizio. La denuncia deve essere timbrata e firmata dall´Impresa che esegue i lavori e deve indicare i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

IL COMUNE controlla che siano stati allegati e controfirmati tutti gli elaborati richiesti e qualora tali elementi non siano conformi a quanto richiesto, è legittimo, da parte del Comune, il rifiuto di ricevere la denuncia.

L´ufficio comunale competente restituisce a chi presenta gli atti, una copia della denuncia/variante/relazione/collaudo e degli allegati con l´attestazione dell´avvenuto deposito con un numero e data.

ALLA DENUNCIA in bollo e in duplice copia DEVONO ESSERE ALLEGATI, con firme in originale:

  • progetto dell´opera firmato dal progettista abilitato ed iscritto all´Albo professionale, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l´ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l´opera sia nei riguardi dell´esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
  • relazione di calcolo, nella quale devono essere richiamate le normative tecniche vigenti e precisati in modo esauriente i criteri di calcolo, le analisi dei carichi, le ipotesi di carico, le caratteristiche prescritte per i materiali, i criteri di sicurezza e di verifica. In particolare vanno riportate le verifiche degli elementi strutturali più sollecitati.
  • relazione illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
  • nomina del Collaudatore ed accettazione dell´incarico con firme in originale, contenente l´indicazione dell´iscrizione all´Albo Professionale da almeno 10 anni e l´impegno a non partecipare alla Direzione ed alla esecuzione dei lavori (art. 67, commi 2 e 3, D.P.R. 380/2001). Si precisa che quando non esiste il Committente ed il Costruttore esegue in proprio i lavori, è obbligatorio per il Costruttore chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia all´Ordine Provinciale degli Ingegneri o Architetti la designazione di una terna di professionisti fra i quali dovrà scegliere il collaudatore (sempre prima del deposito della denuncia di c.a.).

VARIANTI:

Le varianti in corso d´opera o le integrazioni o i particolari costruttivi vanno denunciati prima di dare corso alla loro esecuzione, depositando in Comune tale denuncia ed i relativi allegati.

A STRUTTURA ULTIMATA:

A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il Direttore dei lavori deve depositare presso il Comune la relazione a struttura ultimata, allegando:

  • i certificati delle prove sui materiali impiegati (controlli in cantiere) emessi da Laboratori di cui all´art. 59 del D.P.R. 380/2001;
  • per le opere in C.A.P. ogni indicazione relativa alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  • l´esito di eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

COLLAUDO:

Il collaudo deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritto all´Albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell´opera, entro 60 giorni dalla data di deposito della relazione di ultimazione lavori. Il Collaudatore deve redigere il certificato di collaudo e trasmetterlo al Comune.