Segnalazione certificata di agibilità

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 222/2016, che ha apportato modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001), il certificato di agibilità degli edifici viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità.

Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato qualsiasi titolo abilitativo edilizio o il suo successore o avente causa deve presentare tale segnalazione, in particolar modo per i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energertico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità per le nuove costruzioni o interventi che richiedono la revisione o l’attribuzione di un nuovo toponimo (via, piazza e/o numero civico), è necessario presentare la richiesta di attribuzione del numero civico, dato necessario e obbligatorio da indicare nella segnalazione e nelle schede catastali.

La mancata o tardiva presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 77,00 ad €. 464,00.

La Segnalazione Certificata di Agibilità può essere presentata anche per agibilità parziali che riguardino singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari, purchè funzionalmente autonome, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.

Per le agibilità degli edifici destinati ad attività economiche, occorre presentare la pratica allo SUAP come previsto dal DPR n. 160/2010, tramite la piattaforma: www.impresainungiorno.gov.it

Modalità di Richiesta

Entro 15 giorni dall´ultimazione dei lavori di finitura dell´intervento, il titolare della pratica edilizia è tenuto a presentare la segnalazione certificata di agibilità su apposita modulistica regionale unificata corredata della documentazione necessaria di cui all´art. 24 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Scarica la modulistica

Prezzo

Diritti di segreteria:

  • fino a n. 2 unità immobiliari €. 30,00;
  • da n. 3 a n. 10 unità immobiliari €. 50,00;
  • oltre le n. 10 unità immobiliari €. 100,00.

Da versare alla presentazione della Segnalazione.

Tempistica

La Segnalazione Certificata di Agibilità è immediatamente efficace se completa in ogni sua parte.