Segnalazione certificata di Inizio Attività Edilizia (S.C.I.A.)

Con la modifica dell´art. 19 della Legge n. 241/1990 la DIA (Denuncia di Inizio Attività), è stata sostituita dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la quale consente l´avvio immediato dei lavori edilizi sotto la responsabilità dei soggetti che sottoscrivono la segnalazione.

All´Amministrazione Comunale competente è assegnato il termine di 60 giorni per effettuare le verifiche sulla regolarità della pratica.

La SCIA Edilizia può essere presentata alternativamente al permesso di costruire e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente o di interventi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Modalità di Richiesta

  • Compilazione e sottoscrizione dell´apposito modulo regionale unificato da parte del proprietario o avente titolo; Scrica la modulistica
  • Relazione tecnica di asseverazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
  • Elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato;
  • Ricevuta del versamento del contributo di costruzione, se dovuto;
  • Versamento dei diritti di segreteria;
  • Ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della SCIA, ove ricorra il caso.

Tempistica

L´attività può iniziare contestualmente alla data di presentazione della pratica in Comune, se correttamente compilata in ogni sua parte e con i relativi allegati.

La mancata presentazione della SCIA, comporta l´applicazione delle sanzioni previste nel Titolo IV, Capo II del DPR n. 380/2001.