L´11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che in comune:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l´accordo senza alcuna clausola contenente ‘patti di trasferimento patrimoniale’ produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l´uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell´abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un´unica soluzione dell´assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l´assistenza di almeno un avvocato per parte.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all´ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l´atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l´atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l´atto di matrimonio celebrato all´estero
L´assistenza di un avvocato è facoltativa.
Modalità di Richiesta
Avvio della procedura:
Rivolgersi all´ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l´acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l´ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l´accordo.
Documenti da presentare:
- Documenti di identità;
- Nel caso di divorzio: sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell´accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell´accordo stesso, oppure l´atto contenente l´accordo di separazione concluso davanti all´ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell´atto contenente l´accordo stesso;
- In caso di modifica delle precedenti condizioni: precedente accordo.
Prezzo
Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00 da versare all´atto della firma dell´accordo.