Unioni Civili

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso”.

 

REQUISITI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

Possono chiedere di essere unite civilmente due persone:

  • maggiorenni e dello stesso sesso;
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione nei limiti previsti dall’art. 87, comma 1, del Codice Civile;
  • non coniugate tra loro o unite civilmente con altre persone;
  • non condannate per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte come previsto dall’art. 88 del Codice Civile;
  • che abbiano la capacità di intendere e di volere.

I destinatari del procedimento sono due persone italiane o straniere:

  • nel caso di rettificazione di sesso di persone coniugate, i coniugi possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili trasformandolo così, automaticamente, in unione civile;
  • le persone dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all’estero matrimonio o unione civile, potranno ottenerne il riconoscimento in Italia comunicandoli alla autorità consolare italiana del luogo di celebrazione, che li trasmetterà al comune competente alla trascrizione.
  • gli stranieri interessati a costituire un’unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all’Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell’autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile..

Dalla data della manifestazione di volontà delle parti decorre il termine di 15 giorni entro cui l’Ufficio di Stato Civile dovrà provvedere a controllare l’effettiva esistenza dei requisiti.

 

EFFETTI DELLA COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

Diritti e doveri

Per effetto della legge 76/2016 alle parti unite civilmente vengono riconosciuti quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, fatta eccezione per l’obbligo di fedeltà e il diritto di adozione.

I componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (legge76/2016, comma 11).

Documenti

Le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente“, a richiesta degli interessati, vengono riportate in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile

Certificazione

Il certificato di costituzione dell’unione civile, contenente l’indicazione dei dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale, è rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile.

Cognome

Al momento della dichiarazione di costituzione dell’unione, le parti possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (legge 76/2016, comma 10).

Regime Patrimoniale

Il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono, però, scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (legge 76/2016, comma 13).

 

SCIOGLIMENTO DI UN’UNIONE CIVILE

Lo scioglimento dell’Unione Civile può avvenire nei seguenti casi:

•    decesso di una delle parti;

•    cambio di sesso di una delle parti;

•    su richiesta delle parti, manifestando anche disgiuntamente la loro volontà all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la costituzione dell’unione;

•    nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);

•    a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014;

•    dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all’art. 12 della legge 162/2014.

Richiedente

Modalità di Richiesta

Iter procedura

FASE 1 – COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE:

Il modulo di richiesta di costituzione di Unione Civile, corredato dai documenti d’identità delle parti, dovrà essere compilato e successivamente consegnato o inviato:

  • direttamente presso l’Ufficio di Stato Civile, previo preventivo contatto telefonico ai numeri 0332 875160 o 875161;
  • tramite fax al numero 0332 875104;
  • via e-mail all’indirizzo: urp@comune.gazzada-schianno.va.it;
  • con PEC.

Nel caso in cui il modulo non venga presentato direttamente presso l’Ufficio di Stato Civile, la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell’Unione Civile sarà comunicata agli interessati in seguito.

Le parti possono presentare la richiesta di costituzione della loro unione all’Ufficiale dello Stato Civile di un Comune di loro scelta dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all’unione, allegando i documenti di riconoscimento e nel caso di cittadinanza straniera anche il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).

 

FASE 2 – SU APPUNTAMENTO FISSATO CON L’UFFICIO DI STATO CIVILE, REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE:

 

 

Nel giorno fissato, le parti sottoscriveranno davanti all’Ufficiale di Stato Civile un verbale di richiesta di costituzione.

L’Ufficiale di Stato Civile, nel termine di 30 giorni, procede all’acquisizione dei documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.

L’unione dovrà essere costituita entro 180 giorni dal termine degli accertamenti esperiti.

 

FASE 3 – REDAZIONE ATTO DI STATO CIVILE CON DICHIARAZIONE COSTITUTIVA DELL’UNIONE:

La dichiarazione costitutiva dell’unione civile deve essere resa nel giorno concordato davanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.

Nel caso una delle parti sia impossibilitata, per motivi gravi e comprovabili, a presentarsi in Comune, sarà l’Ufficiale di Stato Civile a trasferirsi con due testimoni nel luogo in cui si trova la parte impedita, che deve trovarsi comunque all’interno del territorio comunale.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dall’Ufficio di Stato Civile anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell’unione e non vi sono cause impeditive.

 

Tempi di chiusura del procedimento

I tempi ordinari di gestione del procedimento di costituzione dell’unione civile sono di 30 giorni lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall’Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.

 

Quando

Prezzo

Normativa

Tempistica