Vidimazione registri

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di attuazione, approvato con il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, prevedono, per lo svolgimento di alcune attività soggette ad autorizzazione di polizia amministrativa, la tenuta di registri.

– registro degli affari giornalieri delle agenzie d´affari;

– registro dei beni antichi e usati (art. 126 del TULPS);

– registro delle sostanze zuccherine;

– registro prodotti vitivinicoli;

– registri stupefacenti.

I registri devono essere presentati per la vidimazione allo Sportello Unico Imprese.

I suddetti registri devono essere presentati per la vidimazione già con le pagine numerate progressivamente, unitamente a una marca da bollo da €. 16,00 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine.

I registri possono essere tenuti con modalità informatiche, in ogni caso qualsiasi gestione informatica dovrà permettere la vidimazione da parte del Comune.

Ai sensi dell´art. 220 del TULPS, il registro deve essere conservato dall´esercente per un quinquennio a disposizione dell´autorità di pubblica sicurezza.

I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dall´art. 60 e quelli previsti dall´art. 42 del D.P.R. n. 309/1990. I primi devono essere vidimati e firmati dall´ASL, i secondi devono essere vidimati dall´autorità sanitaria locale, quindi il Sindaco.

La vidimazione dei registri fiscali/contabili (es: registro fatture, registro corrispettivi, acquisti ecc), è stata soppressa dall´art. 8 della Legge n. 383/2001

Normativa

– Legge 20/02/2006, n. 82 (art. 28)
– Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
– Regio Decreto 06/05/1940, n. 635