Dal primo gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi. Per i tributi sugli immobili è in vigore l’ Imu, che ripropone in buona parte le stesse regole degli scorsi anni. La legge di Bilancio 2020 pone fine alla duplicazione dei tributi sulla stessa base imponibile. Resta confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze. Pagheranno ancora l’imposta i proprietari delle “case di lusso”, ovvero le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oltre che delle loro pertinenze. PER IL “CALCOLO IMU” CLICCA QUI PER IL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNI PRECEDENTI AL 2020 CLICCA QUI
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 30.04.2020, esecutiva, sono state approvate le aliquote IMU con efficacia dal 1° gennaio 2020, come da seguente tabella:
Il metodo di calcolo della base imponibile resta invariato. “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1”. Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste ai fini della vecchia Imu, con l’eccezione dell’esenzione dell’immobile dei pensionati Aire. Il mese di acquisto dell’immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all’acquirente. A quest’ultimo è altresì attribuito l’intero mese dell’acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente. Resta altresì in vigore l’agevolazione del comodato d’uso gratuito, già applicabile dal 2016 alle seguenti condizioni: COMODATO D’USO GRATUITO DICHIARAZIONE DI COMODATO D’USO GRATUITO IMU Viene ridotta al 50% la base imponibile Imu alle seguenti condizioni:
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell´anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all´indice di edificabilità, alla destinazione d´uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune, ai sensi dell´art. 52 del D.Lgs 446/97, può stabilire valori minimi di riferimento ai fini del calcolo dell´I.M.U., pur non essendo gli stessi vincolanti né per il Comune né per il contribuente. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 06/03/2020 sono stati determinati i valori aree edificabili, ai fini dell´applicazione dell´Imposta Municipale Unica (IMU) a seguito approvazione definitiva PGT, da ritenere quale supporto utile e meramente indicativo. A tali valori è stata poi applicata una riduzione finalizzata a ragguagliare i valori venali ottenuti allo stato del mercato immobiliare che oggi è caratterizzato da una stagnazione e una contrazione dei valori di mercato. CLICCA QUI per visualizzare i valori delle areeDELIBERA 15_2020 VALORE AREE_IMU RIDUZIONI BASE IMPONIBILE PER IMU: a) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. b) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004). SCADENZE NUOVA IMU: ACCONTO 50% entro il 16 giugno 2020 sulla base delle aliquote dell’anno 2019 (versamento in autoliquidazione); SALDO entro il 16 dicembre 2020 (versamento in autoliquidazione) COME E DOVE SI VERSA: Si invitano i contribuenti ad effettuare autonomamente il versamento del tributo presso qualsiasi sportello bancario o postale, nonché on line, tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
L´importo minimo totale annuo dell´imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento, è pari a 5,00 Euro. Il codice ente per il Comune di Gazzada Schianno: D951. DICHIARAZIONE IMU: Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell´anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso degli immobili assoggettabili al tributo. RENDITA CATASTALE Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell´Agenzia del territorio un apposito servizio. È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo: – il proprio codice fiscale VAI AL SITO DELL´AGENZIA DEL TERRITORIO Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi all´Ufficio Tributi: e-mail servizi.finanziari@comune.gazzada-schianno.va.it Tel. 0332/875132 ORARI: lunedì-giovedì dalle 17.00 alle 18.15 martedì-mercoledì dalle 11.00 alle 13.30
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