Sale giochi e apparecchi da trattenimento per il gioco lecito

Si tratta del procedimento finalizzato al rilascio del titolo abilitativo per l´apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti ai sensi dell´art. 86 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773) e dell´art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 06.05.1940, n. 635), nonché per l´installazione ed esercizio degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall´art. 110 del T.U.L.P.S, negli esercizi commerciali e pubblici esercizi.

REQUISITI:

L´imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per aprire una sala giochi, devono essere in possesso dei requisiti morali.

I locali destinati alle attività di sale giochi devono avere i requisiti descritti dall´art. 12 del Regolamento comunale per le sale giochi e installazione di apparecchi da intrattenimento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2012.

Modalità di richiesta

Per l´apertura e per qualsiasi variazione dell´attività di sale giochi occorre presentare, da parte dell´interessato, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), redatta su apposita modulistica predisposta dall´ufficio comunale competente, nel rispetto del Regolamento comunale il quale risponde ad esigenze di ordine pubblico, sicurezza urbana, decoro cittadino e soprattutto incentiva un accesso responsabile al gioco, al fine di non portare a fenomeni di dipendenza. Devono essere rispettate anche le norme comunali relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d´uso dei locali, dotazione posti auto, la normativa relativa all´impatto acustico e la sorvegliabilità dei locali.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

La documentazione per l´inoltro della SCIA è dettagliatamente descritta nel modulo.

ALTRE NOTIZIE:

Occorre distinguere la sala giochi autorizzata ai sensi dell´art. 86 del TULPS (qui descritta), dalla sala VLT (video lotterie), autorizzata ai sensi dell´art. 88 del TULPS da parte della Questura di Varese.

E´ obbligatoria l´esposizione in luogo ben visibile della tabella dei giochi proibiti del Questore e vidimata dal Comune.

Ai sensi dell´art. 7, comma 9 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 12/2012, è obbligatorio per i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, esporre sopra ad ogni apparecchio di cui all´art. 110, comma 6 del TULPS (cioè apparecchi con vincite in denaro), un cartello recante dicitura ‘Il gioco provoca dipendenza´. Ai sensi dell´art. 14, all´interno del centro abitato non sono consentiti mezzi pubblicitari recanti messaggi che rimandano al gioco con vincite in denaro.

Con la Legge Finanziaria 2006 è stato modificato il comma 3 dell´art. 86 del TULPS, prevedendo un titolo abilitativo anche per l´attività di produzione e di importazione, che si affianca a quello già previsto per la distribuzione e la gestione degli apparecchi da trattenimento.

Prezzo

Diritti da versare alla presentazione della SCIA: € 10,00.

Normativa

– art. 86 del TULPS;
– art. 110 del TULPS;
– Decreti Direttoriali del 27.10.2003 e 27.07.2011 (contingente numerico degli apparecchi installabili);

– L.R. Lombardia n. 8/2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d´azzardo”;

– D.G.R. Lombardia n. 1274 del 24.01.2014 “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi”.

Tempistica

La SCIA se completa in ogni sua parte ha effetto immediato.

  • Documenti
Nome File Dimensione
SCIA produzione distribuzione giochi 77 KB
SCIA Sala Giochi 93 KB