Che cos´è la SCIA?
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva), è la dichiarazione che, correttamente compilata e consegnata al Comune in cui è localizzata l´attività, consente di iniziare, modificare o cessare un´attività economico-produttiva (industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettiva), senza dover attendere i tempi e l´esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La SCIA, nella rinnovata formulazione dell´art. 19 della L. n. 241/90, produce effetti immediati se correttamente compilata e completa in ogni sua parte.
Responsabilità del dichiarante
La SCIA è una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà che attesta il rispetto di requisiti e di prescrizioni di norme. Essa è sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 ed il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, che si assume in caso di false dichiarazioni. Le eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci, potranno essere accertate anche da ASL e/o ARPA in sede di intervento di controllo.
Chi deve sottoscrivere la SCIA?
La SCIA deve essere sottoscritta:
dal titolare dell´attività in caso di impresa individuale;
dal legale rappresentante in caso di società.
Casi in cui la SCIA rappresenta l´unico adempimento:
La SCIA rappresenta l´unico adempimento per iniziare, modificare o cessare l´attività nei seguenti casi:
- negozi per la vendita al dettaglio (esercizi di vicinato);
- forme speciali di vendita (commercio elettronico, spacci, ecc.);
- panifici;
- somministrazione di alimenti e bevande nell´ambito di manifestazioni temporanee;
- somministrazione di alimenti e bevande all´interno di impianti o locali (centri sportivi, teatri, discoteche) o non soggette a programmazione;
- attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi e piercing;
- vendita di funghi epigei spontanei sfusi;
- produzione e deposito nel settore non alimentare;
- attività turistico-ricettive;
- attività precedentemente soggette a nulla osta di esercizio.
Casi in cui la SCIA è necessaria, ma non è sufficiente:
Si tratta di tutti quei casi in cui la normativa prevede che l´attività economica sia ancora soggetta ad autorizzazione amministrativa come ad esempio il commercio ambulante, le medie e grandi strutture di vendita e l´attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico soggette ai criteri, ai sensi dell´art. 69 della L.R. 6/2010.
In questi casi la SCIA, ha solo funzione di notifica in materia di sicurezza alimentare (ex autorizzazione sanitaria) e occorre presentarla solo successivamente, all´effettivo inizio attività, per dichiarare che sussistono i requisiti igienico-sanitari.
Altri enti coinvolti nel procedimento SCIA per le attività economiche:
Lo Sportello Unico Attività Produttive, una volta presentata la SCIA completa, provvedere a trasmettere copia all´ASL per gli aspetti di tutela della salute pubblica, salubrità degli ambienti di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro e per le registrazioni delle attività alimentari (Regolam. CE n. 852/2004), all´ARPA per gli aspetti di compatibilità ambientale, ai VV.F., alla Provincia, ecc.
Per gli allegati vedi le diverse tipologie di attività.
Nel caso di attività artigianali/industriali che impiegano fino a n. 3 addetti adibiti a prestazioni che:
- non producano, con impianti o macchinari, emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso sull´ambiente;
non sono tenute a presentare la SCIA.
Sono in ogni caso assoggettati all´obbligo di presentare la SCIA i soggetti che, pur con meno di n. 3 dipendenti, siano:
- industrie insalubri quali officine per la lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco, carrozzerie (vedi D.M. Sanità 05.09.1994), precedentemente soggette al N.O.E.;
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto.
Prima di presentare la SCIA, si ricorda che:
- una SCIA non correttamente compilata o incompleta è inefficace al fine di iniziare e/o modificare un´attività economica/produttiva;
- la compilazione dei campi nei Modelli e l´aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l´attività che si vuole attivare e/o modificare;
- al momento della loro presentazione, le SCIA vengono sottoposte al solo controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati mancanti;
- le SCIA presentate al SUAP vengono trasmesse agli enti di controllo (ASL, ARPA, Provincia ecc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l´intervento dei suddetti enti si sposta, pertanto, da un´azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell´autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva di controllo, su aziende e imprese già in esercizio, per via della sola presentazione di una SCIA ricevibile quindi efficace;
- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all´autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
- lo svolgimento dell´attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l´adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell´attività).
Le pratiche presentate in forma cartacea non potranno essere trattate e verranno considerate improcedibili e inefficaci, pertanto dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica utilizzando la seguente piattaforma:
www.impresainungiorno.gov.it/web/varese/comune/t/D951
Prezzo
Versamento diritti di istruttoria al momento della presentazione della SCIA.
– per attività fino a 15 addetti €. 30,00;
– per attività oltre 15 addetti €. 60,00.