I saldi sono vendite straordinarie di fine stagione, della durata massima di 60 giorni, effettuati per due periodi all´anno determinati dalla Giunta Regionale.
Riguardano prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli, in genere di moda, che, se non venduti entro certi periodi, subiscono un abbassamento di prezzo.
A tutela del consumatore i commercianti devono rispettare alcune regole:
– Esporre accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la precentuale di sconto o ribasso praticato;
– Dare informazioni corrette sugli sconti praticati;
– Separare i prodotti in saldo da quelli non in saldo;
– Sostituire l´articolo difettoso o rimborsarne il prezzo dietro presentazione dello scontrino.
Normativa di riferimento: Art. 115 della L.R. nr. 6/2010.
PERIODI:
– Saldi invernali dal 6 gennaio
– Saldi estivi dal primo sabato del mese di luglio
In entrambi i casi durata massima 60 giorni.
Per le vendite di fine stagione non sussiste l´obbligo di comunicazione al Comune.