Vendite di fine stagione (saldi)

I saldi sono vendite straordinarie di fine stagione, della durata massima di 60 giorni, effettuati per due periodi all´anno determinati dalla Giunta Regionale.

Riguardano prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli, in genere di moda, che, se non venduti entro certi periodi, subiscono un abbassamento di prezzo.

A tutela del consumatore i commercianti devono rispettare alcune regole:

– Esporre accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la precentuale di sconto o ribasso praticato;

– Dare informazioni corrette sugli sconti praticati;

– Separare i prodotti in saldo da quelli non in saldo;

– Sostituire l´articolo difettoso o rimborsarne il prezzo dietro presentazione dello scontrino.

Normativa di riferimento: Art. 115 della L.R. nr. 6/2010.

 

PERIODI:

 

– Saldi invernali dal 6 gennaio

– Saldi estivi dal primo sabato del mese di luglio

 

In entrambi i casi durata massima 60 giorni.

 

Per le vendite di fine stagione non sussiste l´obbligo di comunicazione al Comune.